I saldi invernali in Lombardia decorreranno da martedì 05 gennaio 2016 sino a sabato 05 marzo 2016, come previsto dalla D.G.R. N. 2667 del 14 dicembre 2011 che stabilisce una durata pari a 60 giorni.
Invariate le principali regole:
1) possono essere proposti a saldo prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli, in genere di moda, che, se non venduti entro certi periodi, sono suscettibili di notevole deprezzamento.
2) i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. E’ invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.
3) l’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie, sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Si precisa anche che, le stesse non dovranno avere una grafica che possa risultare ingannevole per il consumatore.
4) il commerciante non può indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.
5) I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).
6) Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.
Si rammenta che la normativa regionale stabilisce che non si possono effettuare vendite promozionali nei periodi di saldi e nei 30 giorni antecedenti, per tipologie di merci oggetto di saldi. (Art. 4 comma 2, Legge Regionale n. 22 del 03 aprile 2000).