La terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile “per difetto di giurisdizione” il ricorso presentato dal fantino Valter Pusceddu contro la squalifica a vita dal Palio di Legnano, emanata dal Collegio dei Magistrati a seguito della rissa scoppiata in campo durante l’edizione 2013 della Sagra del Carroccio. Il dispositivo di sentenza ha accolto la linea difensiva del Comune di Legnano che sottolineava il particolare rapporto esistente tra il Palio e gli organi comunali. Il primo, infatti, possiede organi propri, diversi non solo nel nome, ma anche nella composizione, da quelli comunali. Ne deriva che il suo regolamento è del tutto atipico, cosa che lo differenzia dalle disposizioni sulla produzione dei regolamenti comunali.
«L’organizzazione del Palio di Legnano”, – si legge –, “presenta elementi di somiglianza che ne fanno parte integrante del fenomeno tipicamente italiano del Palio, piuttosto che delle semplici manifestazioni ludiche organizzate dalle amministrazioni comunali». «Ne deriva”, – continua la sentenza –, “che gli atti emanati nell’esercizio di siffatti anomali poteri civici non sono imputabili all’ente locale secondo l’ordinamento proprio del decentramento amministrativo statuale, né sono assoggettabili al regime degli atti e provvedimenti amministrativi, in particolare gli atti con funzione giustiziale nei confronti delle sanzioni irrogate nell’ambito della speciale disciplina del Palio».