Tempi duri per chi usa il web per offendere: gli insulti diffusi via social possono essere perseguiti quali atti di diffamazione aggravata, e i loro autori rischiano fino a tre anni di reclusione, oltre al risarcimento del danno morale alla persona offesa.
Lo dice l’articolo 595, comma 3, del Codice Penale: è reato di diffamazione rivolgere insulti a chicchessia, anche con un messaggio pubblicato in un gruppo ristretto di persone.
Il reato di diffamazione via social rientra in quei fattori di cui tenere conto prima di accusare o denigrare sia nella persona, sia nelle sue abitudini o nella sua professione qualcuno, trascendendo in discussioni via social sempre più all’ordine del giorno.
E se le regole di buona creanza non bastano, la legge tutela chi è oggetto degli insulti, che la Polizia Postale rintraccia molto facilmente, verificando con gli indirizzi IP il numero del “datagramma” che identifica univocamente il dispositivo da cui è stato pubblicato il messaggio illecito.
Chi si nasconde dietro ad un profilo falso, per offendere, può essere imputato per un ulteriore reato, la “sostituzione di persona”, previsto dal Codice Penale.
Chi è vittima di insulti on line deve rivolgersi alle autorità competenti: la legge tutela i cittadini anche dalle diffamazioni che circolano in rete.

















