Lo ha stabilito in questi giorni il Tribunale di Roma: il tour operator risponde contrattualmente di tutti gli eventuali disservizi che si sono verificati nel corso di un viaggio, anche se posti materialmente in essere da soggetti terzi, scelti dal tour operator stesso, come il vettore aereo o l’albergatore.
Si tratta, come commentato dal Codacons Lombardia, di una sentenza particolarmente importante in tema di responsabilità del tour operator nel caso di una vacanza “tutto compreso”.
“Qualora il contratto sottoscritto si basi su un’articolata proposta contrattuale, spesso contenuta all’interno di un depliant illustrativo, se le prestazioni rese si rivelano essere differenti rispetto a quelle pattuite sussisterà responsabilità contrattuale dell’organizzatore, salvo che il medesimo dimostri che l’inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili”, nel testo della sentenza.
“E’ fondamentale conoscere i propri diritti per potersi tutelare legalmente nei confronti dei soggetti dai quali acquistiamo il pacchetto vacanza, come un’agenzia di viaggio e un tour operator. Soltanto in questo modo sapremo cosa fare quando si verifica un disservizio”, commenta il presidente del Codacons, Marco Donzelli.