Diffida a chi non paga entro sei mesi, nuovi obblighi e poteri. Alcune novità stanno modificando in queste settimane la condotta degli amministratori di condominio, nei confronti dei condomini morosi.
Prima novità su tutte: un amministratore può procedere verso chi non paga le spese, senza dover chiedere l’autorizzazione all’assemblea, nominando un suo avvocato di fiducia. Secondariamente, il codice civile si introduce nella riforma quando stabilisce l’obbligo per l’amministratore di “agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dai morosi, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce”.
E qui si complica l’operato dello stesso amministratore, che può essere ritenuto responsabile personalmente del mancato rientro delle morosità, avendo l’obbligo legale di agire contro i morosi. Alla lettera bonaria di sollecito, del versamento di quanto dovuto alle casse del condominio, deve seguire l’atto legale, o l’amministratore potrà essere revocato per giusta causa, e tenuto a risarcire tutti i danni provocati dai condomini non in regola. (Ulteriori indicazioni sul sito “La legge è uguale per tutti”).